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27 - DETRAZIONI SULL’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA
La detrazione può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto nell’importo limite di 18075,99 euro. Questa cifra può essere sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario o può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa, il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l'acquisto di caravan, potranno essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l'IVA al 20%.

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