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26 - IVA al 4% SULL’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA
L' IVA (4%) è applicabile all’acquisto di autovetture da parte del disabile o da parte del famigliare a cui il disabile sia fiscalmente a carico.
Si può beneficiare di questa agevolazione senza limiti di valore dell’automezzo, ma prestando attenzione alle limitazione di cilindrata, previste dalla normativa.
La cilindrata massima per motori a benzina è di 2000 centimetri cubici e di 2800 centimetri cubici se il motore è diesel.
Le agevolazioni sono previste oltre che per gli autoveicoli, anche per le motocarrozzette, per gli autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, e per gli autocaravan (solo detrazione Irpef ).
L’IVA agevolata si applica sull’acquisto di veicoli nuovi, ma anche sull’acquisto di veicoli usati.
Inoltre l’IVA ridotta spetta solo una volta ogni quattro anni (a decorrere dalla data di acquisto) , salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.
Oltre alla documentazione già vista, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione IVA, va presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo, non si è già usufruita di detta agevolazione.

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