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8 - PRESTAZIONI ECONOMICHE

Sono prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

Dal 1° gennaio 2001 viene trasferita alle Regioni la funzione relativa alla concessione di pensioni, assegni e indennità spettanti ai ciechi civili, agli invalidi civili e ai sordomuti. Funzione fino al 2000 di competenza dello Stato, e gestita dal Ministero dell’Interno tramite le Prefetture.

In linea generale l'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno.
In caso di morte del beneficiario gli eredi devono presentare domanda per la riscossione di rate insolute, alla prefettura.

I LIMITI DI REDDITO PER INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2003.

Tipo di provvidenza

Importo

Limite di reddito

 

2009

2010

2009

2010

Pensione ciechi civili assoluti

275,64

277,57

14.886,28

15.154,24

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)

254,88

256,67

14.886,28

15.154,24

Pensione ciechi civili parziali

254,88

256,67

14.886,28

15.154,24

Pensione invalidi civili totali

254,88

256,67

14.886,28

15.154,24

Pensione sordomuti

254,88

256,67

14.886,28

15.154,24

Assegno mensile invalidi civili parziali

254,88

256,67

4.378,27

4.408,95

Indennità mensile frequenza minori

255,13

256,67

4.378,27

4.408,95

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

755,71

783,60

Nessuno

Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

472,04

480,47

Nessuno

Nessuno

Indennità comunicazione sordomuti

236,15

239,97

Nessuno

Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti

180,11

185,25

Nessuno

Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

457,76

460,97

Nessuno

Nessuno


Analizzando più nello specifico:

2.a. INDENNITÀ DI FREQUENZA

questa particolare prestazione è stata introdotta con la legge 11/10/90 n. 289. Viene concessa al minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età, oppure al minore con perdita uditiva fino a 60 decibel nell’orecchio migliore. Tale indennità è incompatibile con l’indennità di accompagnamento.
Condizioni:

  • frequenza continua o periodica, a centri terapici, diurni o scuole di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido;


2. b. PENSIONE D’INABILITA’

Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali è stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.
Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
  • disporre di un reddito annuo non superiore all’importo previsto nella tabella dei limiti di reddito (cap 2)
  • La pensione è compatibile con lo svolgere un’attività lavorativa

2.c. INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:

  • viene erogata indipendentemente dall’età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età;
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
  • ; L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
  • L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente autonoma.
  • L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età.
  • Non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale, e viene erogata anche ai detenuti.
  • Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento o chi per loro, sono tenuti a presentare una dichiarazione entro 31 marzo di ogni anno. Nella dichiarazione va specificato se l’invalido è o meno ricoverato in istituti di cura. In caso di risposta affermativa occorre specificare se si tratta di istituto a carattere gratuito o a pagamento.

 

2.d. INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente sia maggiorenne o minorenne.
Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni
Condizioni:

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
  • indipendente dall’età;
  • indipendente dal reddito personale,
  • L’erogazione dell’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori).
  • L’indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
  • L’indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
  • L’indennità di comunicazione è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
  • Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

 

2.e ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

Spetta ai cittadini italiani incollocati al lavoro (nonché cittadini appartenenti all’Unione europea, extracomunitari, rifugiati, etc), residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e inferiore a 100%.
Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • disporre di un reddito annuo non superiore all’importo previsto nella tabella dei limiti di reddito (cap. 2 )
  • iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time;

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.
Questi invalidi, titolari di assegno mensile, hanno l’obbligo entro il 31 marzo di ogni anno, di presentare una dichiarazione (alla Prefettura, al Comune o all’ASL) che attesti l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro.


2.f. CIECHI CIVILI: LA PENSIONE PER I CIECHI

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali e assoluti.
La condizione prevista, ai fini dell'erogazione della provvidenza, è che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico.
Per questa condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione (vedi cap.2).
Condizioni:

  • è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, o essere riconosciuto cieco assoluto;

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