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22 - IL RICORSO
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La Commissione Medica Locale può considerare il candidato non idoneo.
Va rilevato che se il disabile ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.
La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.
Il modello di domanda (RIC) per presentare ricorso si può ritirare presso la CML .

Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5"
via G. Caraci, 36
00157 Roma.

Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (è importante farsi rilasciare dopo la visita tale documento).
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.
Vale la pena di sottolineare - pur trattandosi di un'ipotesi infrequente - che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.

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(MARCA DA BOLLO 10,33 EURO)

L'ESAME DI GUIDA

Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche saranno riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).
Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.
Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.
Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida.
E' stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell'auto solitamente utilizzata.
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

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